Uno dei punti più controversi della legislazione sull’iper ammortamento riguarda il requisito dell’interconnessione, richiamato espressamente ma che non è del tutto chiaro.
Fortunatamente, diverse circolari emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico stanno permettendo di definirne meglio il perimetro e l’applicabilità.
Vale la pena ricordare che, per fruire dell’iper ammortamento, non è sufficiente acquistare e mettere in servizio un “bene strumentale nuovo” che abbia le caratteristiche tecnologiche di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, ma è anche necessario che soddisfi il requisito dell’interconnessione, e lo soddisfi stabilmente (ossia all’atto della messa in servizio e negli esercizi successivi). Per approfondire il tema, puoi leggere anche l'articolo "Industria 4.0: i cambiamenti previsti dalla Legge di Bilancio".
Anzi, la circolare n. 4/E del 2017 precisa che l’agevolazione dell’iper ammortamento può essere fruita solo a decorrere dal momento in cui si realizza l’interconnessione, e non dalla mera messa in servizio del bene. Ma quali sono i beni “iper ammortabili” e come si realizza il requisito dell’interconnessione? Ne parliamo in questo articolo.
I beni iper ammortabili possono essere sia materiali (allegato A della legge n. 232 del 2016) che immateriali (allegato B della legge n. 232 del 2016). Nel primo caso sono identificate tre diverse “linee di azione”, ovvero:
La già citata circolare n. 4/E del 2017 chiarisce che il bene, che sia materiale o immateriale e in qualunque “linea di azione” sia classificabile, si considera interconnesso se:
i) scambia informazioni con sistemi interni (ad es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento e così via) e/o esterni (ad es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain…) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT…);
ii) è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio l’indirizzo IP).
Queste indicazioni valgono a maggior ragione per i beni materiali (di cui all’allegato A) appartenenti alla prima cosiddetta “linea di azione”, ovvero i “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati…” per i quali tra le caratteristiche obbligatorie figurano quelle della “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, e della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
Questi requisiti scavano un po’ più a fondo nel tema dell’interconnessione, e quindi per comprenderlo meglio è indispensabile raccogliere ulteriori informazioni dalle circolari del MISE.
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Il requisito del “caricamento da remoto di istruzioni e/o part program” è chiaramente riferito soprattutto all’idea della programmazione da remoto o della riparametrazione veloce delle macchine, al fine di aumentare la flessibilità della produzione; tuttavia, potrebbe in alcuni casi non risultare necessario: ad esempio per macchine progettate per un’unica lavorazione standardizzata. La circolare 01 agosto 2018 precisa che in questo caso il macchinario possa comunque essere oggetto di iper ammortamento purché disponga di una interconnessione in uscita, ovvero sia in grado di trasmettere dati funzionali al soddisfacimento degli requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
Più meritevole di approfondimento è la caratteristica dell’“integrazione automatizzata”. La circolare 4/E fornisce interessanti precisazioni a tale proposito, ove spiega che l’integrazione avviene:
i) Con il sistema logistico della fabbrica, e può essere sia fisica, ad esempio per gestire la movimentazione delle parti, che informativa, ad esempio per la tracciabilità dei lotti. Tuttavia, va detto che quanto indicato nella circolare è da considerarsi esemplificativo, tant’è che la successiva circolare 23 maggio 2018 precisa che l’integrazione è da considerarsi estesa senza alcuna preferenzialità a tutta la “logistica di fabbrica” in senso ampio, ovvero a tutto il complesso di attività aziendali che concorrono alla creazione di valore dell’azienda: dalla gestione dei materiali di base alla fabbricazione, al controllo qualità, alla distribuzione dei prodotti finiti.
ii) Con la rete di fornitura, ovvero con un fornitore a monte e/o un cliente a valle, intendendo in questo caso che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con le loro macchine o i loro sistemi informativi.
iii) Con altre macchine del ciclo produttivo, ovvero che la macchina/impianto sia in grado di scambiare informazioni in logica M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle dello stesso ciclo di produzione.
In conclusione, l’interconnessione è identificato come un requisito fondamentale per poter fruire dell’iper ammortamento stabilito dalla Legge di Bilancio 2019. In questa categoria ricadono tutti gli impianti e le macchine in grado di realizzare, mediante un opportuno processo tecnologico, prodotti o semilavorati prescindendo dallo specifico ciclo tecnologico o materiale trattato. Rientrano nella categoria anche tutte le macchine dotate di opportune forme di controllo numerico, sistemi di moto e sensori per il controllo e la misura del processo delle condizioni di lavoro.
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In collaborazione con Digital Dictionary
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