Si parla sempre più spesso di Industria 4.0 come una grande opportunità per la manifattura italiana, che già si distingue per una produzione dinamica e flessibile, con una riconosciuta capacità di integrazione di tecnologie innovative all’interno dei processo produttivi. L'adeguamento degli impianti in ottica di Industria 4.0 consente inoltre di ottimizzare i processi di manutenzione secondo la logica predittiva, di cui è possibile leggere un approfondimento nell'articolo Manutenzione on condition: le soluzioni 4.0 di HYDAC. Come sempre, però, accanto all’innovazione arriva la legislazione, le normative a cui le aziende devono sottostare per garantire il regolamentare svolgimento delle attività. Ne abbiamo parlato, in riferimento ai sistemi oleodinamici, con l’Ing. Giuseppe Ferrari, responsabile dell’ufficio tecnico di HYDAC.
Ecco a seguire la sua intervista.
Nel quadro legislativo europeo, quando si parla di sistemi oleodinamici si pensa immediatamente alla PED - Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (recepita in Italia con il decreto D.Lgs 26/2016 a modifica del precedente D.Lgs. 93/2000), che in effetti è il più alto atto di legislazione comunitaria che riguardi attrezzature e insiemi in pressione. Tuttavia, va sottolineato una volta di più che la PED ne regola la costruzione e l’immissione nel mercato europeo, ma non il successivo esercizio. In effetti non esiste, ad oggi, una legislazione comunitaria a tale proposito e quindi valgono le leggi e i regolamenti locali, che sono necessariamente diversi da Paese a Paese membro.
Un sistema oleodinamico è di per sé una attrezzatura di produzione, di norma parte di una macchina o di un impianto, e come tale in Italia è assoggettata al "Testo unico sulla sicurezza" DLGS 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare pone al datore di lavoro gli obblighi previsti dall'art. 71.
Lo scopo delle azioni previste dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08 è di garantire l'esercizio in sicurezza dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme, ovvero assicurarne la corretta installazione e il controllo periodico. Il dettaglio e le modalità dei controlli per le attrezzature a pressione e gli insiemi sono esplicitati in due altri importanti decreti, ovvero il DM 11 aprile 2011 e il DM 1 dicembre 2004, n. 329. Il primo regola l'effettuazione delle verifiche periodiche, il secondo la messa in servizio e l'esercizio; di quest'ultimo sono da poco state pubblicate le relative specifiche tecniche UNI 11325: in particolare per i sistemi oleodinamici sono interessanti le UNI 11325-6:2014 e UNI 11325-12:2018.
In pratica, il datore di lavoro ha l'obbligo di:
No, il DM 329/04 è molto preciso nel presentare una serie di esclusioni per le quali il decreto stesso non si applica; è responsabilità del datore di lavoro classificare le proprie attrezzature e determinarne le eventuali esclusioni. In questi casi, per le attrezzature e gli insiemi che ricadono nei casi di esclusione non vi è l'obbligo di verifica ai sensi del DM 329/04, ma semplicemente del rispetto dei requisiti generali di sicurezza del lavoro e dell’osservanza delle indicazioni di uso e manutenzione date dal costruttore.
Nel caso dei sistemi oleodinamici tipici, vale la pena ricordare almeno le seguenti esclusioni:
Le verifiche sono lo strumento identificato dal D.Lgs 81/08 per valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza, ai fini della sicurezza, dei sistemi di produzione, e quindi anche dei sistemi idraulici.
Le azioni previste dovrebbero in linea di principio essere effettuate tramite l'INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica (ex ISPESL) o l'AUSL competente per territorio; tuttavia, le difficoltà nell’espletare il compito e i tempi lunghi che ne derivano hanno indotto il legislatore ad introdurre con il DM 11 aprile 2011 la figura dei Soggetti Abilitati, ovvero organismi privati in possesso di specifici requisiti di legge che ai fini delle verifiche periodiche agiscano in sostituzione degli enti statali, e su loro incarico, in qualità di incaricati di pubblico servizio.
Per le attrezzature a pressione e gli insiemi, come specificato nel dettaglio dal DM 329/2004, sono previste due tipologie di controllo: la “verifica di primo impianto”, ovvero della messa in servizio, e le “verifiche di riqualificazione periodica”; queste ultime, a loro volta, si suddividono in “verifiche di funzionamento” e “verifiche di integrità”.
Purtroppo, il quadro normativo non armonizza perfettamente tra loro i vari decreti che regolano le verifiche periodiche, e presenta ancora qualche incertezza legislativa sull’interpretazione e le tempistiche delle verifiche. Si raccomanda pertanto di riferirsi sempre agli Enti competenti per tutte le informazioni procedurali.
Allo stato attuale, gli adempimenti di verifica si possono riassumere così:
1. La “verifica di primo impianto”, prevista dal DM 329/04 (e dettagliata dalla UNI 11325-6:2014), deve essere richiesta all’atto della messa in servizio da parte dell’utilizzatore, e consiste nell’accertamento della corretta installazione e nell’esame della documentazione tecnica, nonché nella verifica di esistenza e funzionalità degli accessori di sicurezza.
La verifica di primo impianto si accosta concettualmente alla “prima verifica periodica” prevista dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08: il soggetto titolare della funzione è l’INAIL (Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, ex ISPESL), di cui il datore di lavoro dovrà avvalersi per effettuarla nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura; una volta decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può avvalersi a propria scelta di altri Soggetti Abilitati pubblici o privati.
2. Le verifiche periodiche “di funzionamento” devono essere richieste secondo la periodicità definite dall’All. VII del D.Lgs. 81/08, che per i comuni sistemi oleodinamici è di tre-cinque anni secondo la categoria di classificazione e il fluido; consistono nella verifica dei parametri di funzionamento e nell’esame documentale e di e funzionalità degli accessori di sicurezza.
Il riferimento normativo dettagliato è la UNI 11325-12:2018. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro può scegliere liberamente il soggetto verificatore pubblico (l’AUSL competente territorialmente) o un Soggetto Abilitato senza comunicare niente alla AUSL.
3. Le verifiche periodiche “di integrità” hanno anch’esse periodicità regolata dall’All. VII del D.Lgs. 81/08, e per i sistemi oleodinamici è di dieci anni; consistono nella valutazione dello stato di conservazione dell’attrezzatura o dell’insieme, mediante esame visivo e controllo spessorimentrico e/o altre indagini supplementari, di norma la prova idraulica.
Il riferimento normativo dettagliato è ancora la UNI 11325-12 con la UNI 11667:2017 per la prova idraulica. Anche in questo caso, per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro può scegliere liberamente il soggetto verificatore pubblico (l’AUSL competente territorialmente) o un Soggetto Abilitato senza comunicare niente alla AUSL.
Grazie all'Ing. Giuseppe Ferrari per averci illustrato l’attuale quadro normativo per i sistemi oleodinamici in Italia!
In alcuni casi la legislazione vigente, come ha descritto l’Ing. Ferrari, è ancora nebulosa e ci si augura che vi sia un’armonizzazione dei principi secondo il percorso tracciato dall’Industria 4.0: una rivoluzione che faciliti la produzione e che accompagni le industrie verso il progresso.
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